Nessun prelievo separato. Essendo priva di autonoma rilevanza non può essere tassata autonomamente
La sezione 11 della Corte di giustizia tributaria della Lombardia è intervenuta in tema di clausola penale nella locazione e imposta di registro. Secondo quanto chiarito, la clausola penale inserita dal locatore in un contratto di locazione che prevede l’applicazione di sanzioni per eventuali inadempimenti da parte del conduttore non sconta un’ulteriore imposta di registro, in aggiunta a quella già versata per la registrazione del contratto.
Come precisato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, le sentenze n. 2007 del 22 giugno 2023 e n. 1690 del 12 maggio 2023 della sezione 11 della Corte di giustizia tributaria della Lombardia confermano due pronunce di primo grado e sconfessano numerosi uffici “che continuano a notificare avvisi di liquidazione per richiedere, in solido al locatore e al conduttore, l’imposta di registro di 200 euro, oltre a interessi e sanzioni, per eventuali clausole penali apposte a contratti di affitto già registrati”.
Clausola penale nel contratto di locazione
Le clausole penali all’interno del contratto di locazione sono disciplinate dall’articolo 1382 del Codice civile, “Effetti della clausola penale”, che recita: “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
Da un punto di vista civilistico, la clausola penale nel contratto di locazione è regolamentata in maniera autonoma ed esplicita; da un punto di vista fiscale, invece, il Dpr 131/86 evidenzia solo il trattamento impositivo applicabile alla caparra confirmatoria, “prevedendone l’assoggettamento a imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50%”, e non individua il trattamento impositivo applicabile alla clausola penale.
Seguendo la risoluzione n. 91/E del 2004, per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate “alla clausola penale si applica, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva”, che sono disciplinati dall’articolo 27 del Dpr 131/86, e quindi al momento della registrazione la clausola penale deve essere assoggettata a imposta in misura fissa pari a 20 euro e al momento della esplicazione dei suoi effetti a imposta proporzionale nella misura del 3% al netto dei 200 euro già versati.
Tassazione della clausola penale
Come precisato dal Sole 24 Ore, le sentenze della Corte di giustizia tributaria della Lombardia, nel confermare le pronunce di primo grado della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, secondo le quali è illegittimo l’assoggettamento ad autonoma imposta di registro della clausola penale per violazione dell’articolo 21 del Dpr 131/86, hanno stabilito che “la clausola penale integra per sua natura una disposizione strettamente vincolata e dipendente dall’obbligazione principale, in relazione alla quale assume carattere del tutto accessorio, con la mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria”. Di conseguenza, la clausola penale inserita nel contratto di locazione è priva di autonoma rilevanza e quindi non può essere tassata autonomamente.
In passato anche la Ctp di Cagliari si è espressa sul tema, chiarendo che la clausola penale non deve essere tassata sul contratto di locazione. In particolare, la Ctp di Cagliari ha sottolineato che la clausola posta dal locatore al contratto di locazione per disporre il risarcimento in caso di mancato pagamento del canone da parte del conduttore non prevede un'ulteriore imposta di registro, oltre a quella già versata per la registrazione del contratto.
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