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RUMORI DI TACCHI E SPOSTAMENTI DI MOBILI IN CONDOMINIO: IL VICINO DI CASA PUÒ DENUNCIARE?

Immagine del redattore: Andrea Tagliabue - Consulenza Immobiliare Su MisuraAndrea Tagliabue - Consulenza Immobiliare Su Misura


Attenzione a non fare troppo rumore quando camminate con i tacchi per casa o spostate sedie e mobili in condominio: il vicino potrebbe denunciarvi per disturbo della quiete.

È esattamente quello che è successo a due condòmini, condannati a una multa di 200 euro ciascuno per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto dall’articolo 659 del Codice penale.

La Corte d’appello di Milano ha ritenuto i due condomini colpevoli di aver provocato all’interno del loro appartamento, nelle prime ore del mattino, rumori oltre la norma tollerabilità, causati da tacchi delle scarpe e da spostamenti di sedie o trascinamento di mobili sul pavimento.

La condanna è stata però annullata dalla Cassazione (sentenza n. 2071 del 19 gennaio 2024), che ha ritenuto i rumori in questione non sono rilevanti dal punto di vista penale, perché non idonei a recare disturbo alla collettività dei residenti nello stabile condominiale.


La vicenda

I due condomini si sono difesi sostenendo che gli unici soggetti a lamentarsi dei rumori provenienti dalla loro abitazione erano state le due vicine, entrambe residenti nell’appartamento sottostante. Nessun altro condòmino si era mai lamentato o sporto denunce al riguardo. 

I rumori in questione – sempre secondo i due condomini – non erano tanto forti da diffondersi all’interno di tutto lo stabile condominiale e, quindi, non erano tali da giustificare una condanna penale per disturbo alla quiete del condominio.  


La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione, come detto, ha accolto il ricorso e annullato la sentenza. Nel caso in esame, infatti, il ticchettio dei tacchi delle scarpe, così come lo strusciamento dei mobili sul pavimento, per quanto fonte di disturbo, non possono propagarsi oltre l’unità immobiliare dei vicini al piano inferiore. Insomma, non sono tali da essere percepiti da parte degli altri soggetti residenti nella zona o comunque anche solo dagli altri condòmini degli appartamenti ubicati nello stesso edificio condominiale.

Bisogna ricordare che l’articolo 659 del Codice penale tutela la tranquillità e la serenità della collettività, minacciata da rumori molesti di qualsiasi tipo.

Proprio per questo, il reato non si configura se i rumori disturbano soltanto i residenti degli appartamenti ubicati in prossimità della fonte rumorosa. Infatti, è necessario che le immissioni rumorose abbiano la capacità di propagarsi all’interno dell’intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell’immobile (Cassazione penale, sentenza 30/06/2022, n. 33713).

Nel caso esaminato i rumori (di tacchi o trascinamento di mobili) non hanno queste caratteristiche. Niente reato, dunque. Ai vicini di casa non resta che rivolgersi, eventualmente, al giudice civile chiedendo – se vi sono i presupposti – un risarcimento danni per rumori molesti “oltre la normale tollerabilità” ai sensi dell’articolo 844 del Codice civile. 

 
 
 

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