L’inquilino che porta via i mobili non risponde di appropriazione indebita se il proprietario ha autorizzato la sostituzione degli arredi. Approfondiamo il caso.

Non commette il reato di appropriazione indebita l’inquilino che sostituisce i mobili originali dell’appartamento in affitto su espressa autorizzazione del proprietario e poi non ripristina gli arredi una volta lasciato l’appartamento.
A stabilirlo, la Corte di Cassazione che con sentenza n. 38698 del 22 settembre 2023, sottolineando l’importanza dell’autorizzazione esplicita da parte del proprietario per qualsiasi modifica sostanziale o sostituzione di beni all’interno della proprietà in affitto.
In questo caso specifico, l’inquilino ha agito in buona fede, seguendo le direttive del proprietario e operando secondo quanto previsto.
Cosa è successo?
Nel caso preso in esame, l’inquilina era stata autorizzata a rimuovere gli arredi originali della casa, e si era poi impegnata a sostituirli e restituirli alla fine del contratto d’affitto.
L’inquilina non ha mantenuto l’impegno ma, secondo i giudici, la mancata restituzione degli immobili non integra il reato di appropriazione indebita. Si tratta, infatti, di mobili già di sua proprietà, acquistati dalla stessa inquilina e legittimamente sostituiti a quelli originari.
Manca, quindi, la condotta necessaria per poter parlare di appropriazione indebita. Infatti, l’articolo 646 del codice penale punisce chi si appropria di cose altrui di cui abbia il possesso, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Nessun reato
Secondo la Corte, nel caso di specie l’inquilina non ha rispettato il contratto e deve rispondere di inadempimento contrattuale, ma non ha commesso alcun reato.
Infatti, l’appropriazione indebita non può essere contestata a chi – pur obbligato alla restituzione – agisca su una cosa che è già di sua proprietà.
L’inquilina era stata autorizzata dal proprietario di casa, nel contratto di locazione, alla sostituzione del mobilio originario con altro a propria scelta e cura e di proprietà della stessa. Quindi, anche se poi non ha rispettato il contratto e non ha restituito tale secondo mobilio, non si può parlare di responsabilità penale, ma solo di inadempimento contrattuale.
Inadempimento contrattuale
Più nello specifico, il contratto di locazione firmato dalle parti permette alla conduttrice la sostituzione degli arredi preesistenti con altri a propria scelta e obbliga la medesima alla consegna degli stessi al momento della cessazione del contratto, senza prevedere, però, un trasferimento immediato della proprietà dei mobili al proprietario di casa.
Niente reato, dunque. Del resto, se così non fosse, ogni condotta di omessa restituzione degli arredi, prevista nel contratto di locazione, comporterebbe, per gli inquilini, l’accusa di appropriazione indebita, che invece va limitata alle ipotesi più gravi di violazione della proprietà.
Alcuni consigli pratici
È sempre consigliabile che sia il proprietario che l’inquilino concordino chiaramente le condizioni e le modifiche consentite alla proprietà prima che vengano apportate.
Questo può essere fatto attraverso un accordo scritto o un emendamento al contratto di locazione, garantendo così una comprensione reciproca e prevenendo eventuali conflitti.
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