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COME OPPORSI AL CAPPOTTO TERMICO IN CONDOMINIO

Immagine del redattore: Andrea Tagliabue - Consulenza Immobiliare Su MisuraAndrea Tagliabue - Consulenza Immobiliare Su Misura


L’assemblea condominiale può deliberare la realizzazione di un cappotto termico con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio. Questo quorum è stabilito nel Decreto Rilancio del 2020, costituendo un’eccezione alla regola generale per le innovazioni che richiederebbe la maggioranza dei partecipanti rappresentanti almeno due terzi del valore del condominio.

Chi è in disaccordo con la maggioranza, tuttavia, può opporsi solamente contestando la legittimità della delibera. Ma come fare? Come opporsi al cappotto termico?

La Cassazione ha recentemente fornito delle indicazioni in merito.


Quando è possibile opporsi al cappotto termico?

Un’opinione diffusa suggerisce che sia possibile opporsi alla realizzazione del cappotto termico sostenendo che i lavori coinvolgono le superfici dei balconi, che sono di proprietà individuale e quindi al di fuori del controllo dell’assemblea condominiale. Tuttavia, questa argomentazione è infondata. In primo luogo, il cappotto termico coinvolge principalmente la facciata comune dell’edificio. In secondo luogo, anche i balconi, almeno per quanto riguarda il rivestimento esterno che incide sull’aspetto estetico, sono di proprietà condominiale.

Secondo la Cassazione, un condomino che ritiene illegittima una delibera condominiale deve contestarla entro un massimo di trenta giorni. Questo termine inizia a decorrere dalla data della deliberazione per i presenti e i contrari e dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti. Se il condomino non contesta la delibera entro questo periodo, non può opporsi al pagamento delle quote condominiali relative ai lavori di cappotto termico. Nemmeno durante l’opposizione a un decreto ingiuntivo notificato per il mancato pagamento degli oneri assegnati dall’amministratore.


Quindi, come si può opporsi al cappotto termico?

Come anticipato, per farlo è necessario contestare la delibera entro trenta giorni dalla sua adozione, sia nel caso dell’autorizzazione dei lavori sia per la ripartizione delle spese. Nel primo caso, è possibile opporsi se l’assemblea non ha deliberato la creazione di un fondo speciale per la raccolta anticipata delle quote da parte dei singoli condomini, come richiesto dal Codice Civile. La mancata costituzione di questo fondo rende la delibera nulla, consentendo a ciascun condomino di presentare un’opposizione anche oltre il termine di trenta giorni dalla delibera stessa.

Nel secondo caso, è possibile contestare la delibera se la ripartizione delle spese non è stata effettuata correttamente in base ai millesimi di proprietà, a meno che non ci sia un consenso unanime per un altro criterio di ripartizione.

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