
Con l’avanzare dei tempi e delle esigenze dei condomini, il ruolo tradizionale del portiere sta gradualmente evolvendo. Una delle conseguenze più significative di questa trasformazione è la fine del servizio di guardiola in molti condomini.
Questo solleva una serie di domande riguardo alla destinazione delle abitazioni storiche dei portieri, che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento all’interno delle comunità residenziali. Quali sono le implicazioni di questa transizione per gli edifici e per chi vi abita?
A chi appartiene la casa del portiere?
Secondo la Cassazione, quando cessa il servizio di portierato in un condominio, l’alloggio destinato al portiere torna nella disponibilità del condominio, che è il proprietario dell’immobile in quanto parte comune dell’edificio, di cui tutti i condomini sono proprietari in base alla loro quota (Articolo 1117 del Codice Civile).
Tuttavia, esistono casi in cui l’alloggio può essere di proprietà del costruttore, se questi si è riservato tale diritto tramite una clausola specifica nel regolamento condominiale approvato all’unanimità e trascritto nei registri immobiliari.
In questo scenario, l’alloggio del portiere sarebbe restituito al costruttore o, nel caso di decesso, ai suoi eredi. È importante notare che se il costruttore ha concesso al condominio l’uso perpetuo dell’alloggio del portiere, non ha il diritto di riprendersi il bene al termine del servizio di guardiola.
Modifica della destinazione d’uso e possibili scenari
Per quanto riguarda l’alloggio del portiere, è possibile modificarne la destinazione d’uso ottenendo la maggioranza dei voti dei condomini convocati in assemblea. Le opzioni per i condomini sono diverse: l’alloggio del portiere può essere affittato a terzi, trasformato in un locale per il rimessaggio delle biciclette, in un deposito o in una sala riunioni.
Invece, destinare l’ex portineria a un esercizio commerciale comporta ulteriori complicazioni. Non basta la delibera assembleare approvata con la procedura sopra descritta; è necessaria anche l’autorizzazione del Comune.
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