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ODORE FASTIDIOSO DI CIBO IN CONDOMINIO, QUANDO È REATO?

Immagine del redattore: Andrea Tagliabue - Consulenza Immobiliare Su MisuraAndrea Tagliabue - Consulenza Immobiliare Su Misura


Ci sono molte situazioni che mettono alla prova la convivenza all’interno di un condominio. Oltre ai rumori molesti, soprattutto nelle ore di silenzio, a causare screzi e liti tra condòmini sono anche gli odori fastidiosi. Ma quando si può procedere per vie legali contro l’odore di cibo “molesto” in condominio?


Odore di cibo in condominio, che fare?

Pesce, broccoli, cipolla e aglio, spezie particolarmente pungenti, fritto, bruciato… l’elenco di puzze in condominio potrebbe andare avanti. Per difendersi a volte l’unica cosa da fare è barricarsi in casa, chiudendo porte e finestre per evitare che l’olezzo entri nell’appartamento e impregni tutte le stanze.

Qualche odore spiacevole di cucinato proveniente dalle case vicine è normale. Spesso basta portare un po’ di pazienza per non compromettere i rapporti di buon vicinato.

Ma che fare se il problema persiste e diventa insopportabile? Quando si può procedere per vie legali?


Cosa dice la legge

Secondo la legge italiana – nello specifico l’articolo 844 del Codice Civile, il proprietario di un immobile può impedire al vicino di casa di emettere esalazioni e fumi (così come rumori, calori e altre simili propagazioni) solo se superano la soglia di “normale tollerabilità“. Se il danno viene dimostrato, l’inquilino danneggiato ha diritto a chiedere un risarcimento.

La normale tollerabilità di un odore non viene stabilito dal condòmino ma da un perito nominato d’ufficio dal giudice, che esamina l’appartamento e redige una perizia. Insomma, non esiste una soglia legale sempre valida per gli odori e la puzza.

Ma c’è di più. Chi viene denunciato per “odori molesti” in condominio può essere perseguibile anche per il reato di “getto pericoloso di cose”. Infatti, il Codice Penale stabilisce che chi getta o versa (in luogo privato ma di comune o altrui uso o di pubblico transito) cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone e provoca emissioni di gas, vapori o fumo che ledono l’incolumità pubblica è punibile con una multa fino a 206 euro o con la reclusione fino a un mese.

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