Il Garante della Privacy, con provvedimento n.502/2023, ha imposto una multa di mille euro all’amministratore di un condominio per aver installato di un sistema di videosorveglianza senza la necessaria delibera condominiale.
Amministratore multato per telecamere in condominio senza delibera: ecco cos’è successo
Analizziamo il caso.
Un amministratore condominiale ha installato un sistema di videosorveglianza senza ottenere preventivamente l’approvazione mediante delibera condominiale, come richiesto dalla normativa vigente, limitandosi a inviare a tutti i condomini una semplice comunicazioni via mail.
Perché erano state installate le telecamere?
Nel caso specifico, è stato rilevato che l’installazione delle telecamere era avvenuta in modo urgente a causa di continui danneggiamenti nell’area condominiale.
Dove si trovavano le telecamere?
Dall’istruttoria del Garante è emerso che le due telecamere installate all’esterno dell’edificio, con un’angolazione che comprendeva l’area parcheggio e il cancello di accesso, includevano parzialmente anche la visione della strada pubblica.
Sebbene i condomini fossero stati informati via email dell’installazione delle telecamere, la delibera condominiale non era stata ancora adottata. Inoltre, l’informativa posta sui cartelli non indicava il titolare del trattamento dei dati.
La sanzione e le responsabilità dell’amministratore di condominio
La sanzione di mille euro è sorta in seguito alla constatazione che l’amministratore, pur avvisando i condomini dell’installazione del sistema tramite email, non ha proceduto all’adozione della prescritta delibera condominiale. Questo comportamento configura una violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in particolare degli articoli 5 e 6, che prescrivono il trattamento dei dati personali in modo lecito, trasparente e secondo precisi presupposti di liceità.
La delibera condominiale si configura come strumento giuridico imprescindibile per la legittimazione dell’installazione di sistemi di videosorveglianza nei condomini. Tale delibera, ai sensi dell’articolo 1122-ter del Codice Civile, deve essere adottata a maggioranza e serve a delineare le caratteristiche principali del trattamento dei dati, incluse le finalità e le modalità del trattamento, i tempi di conservazione delle immagini e l’identificazione dei soggetti autorizzati alla visione. In assenza di tale delibera, il trattamento dei dati personali non può essere imputato al condominio, bensì all’amministratore, che assume la qualifica di titolare del trattamento.
Nel caso in questione, il Garante ha evidenziato la responsabilità diretta dell’amministratore, che, agendo senza una delibera autorizzativa, si è qualificato come unico titolare del trattamento dei dati. Questo aspetto è stato ulteriormente aggravato dal fatto che l’amministratore avesse un accesso esclusivo alle immagini tramite un dispositivo mobile, rendendolo l’unico soggetto a conoscere le credenziali di autenticazione.
Conclusioni
Tale provvedimento pone in rilievo l’essenzialità del rispetto delle procedure legali e delle normative sulla privacy in ambito condominiale, in particolare con riferimento all’installazione di sistemi di videosorveglianza.
Il provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante della privacy rappresenta un chiaro monito per tutti gli amministratori condominiali sull’importanza del rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali e privacy.
Per evitare problematiche e contenziosi, il Garante ha anche predisposto un vademecum che affronta i temi più rilevanti in materia di trattamento di dati personali nel contesto condominiale. Questo include non solo la videosorveglianza ma anche la gestione dei dati personali dei condomini, degli inquilini e di altri soggetti coinvolti. Queste linee guida mirano a bilanciare la necessità di sicurezza e protezione del patrimonio con il rispetto della privacy degli individui.
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